Con l’emanazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia) cono state introdotte misure che hanno rafforzato l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia a sostegno di finanziamento per PMI.
Chi ne ha diritto
Innanzitutto, è doveroso indicare che per accedere alla garanzia del Fondo le esposizioni in Centrale Rischi Banca D’Italia (CR) non devono essere classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”.
Qualora voleste verificare le esposizioni della Vs. azienda attualmente presenti in CR, inviateci una richiesta cliccando sul pulsante di seguito e vi assisteremo nella compilazione della modulistica e nella relativa richiesta a Banca D'Italia
Venendo alle disposizioni inerenti il Fondo Centrale, l’art. 49 del D.L. prevede:
Gratuità
La garanzia viene concessa per tutti a titolo gratuito.
Estensione plafond di garanzia
Viene elevato a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito per ciascuna impresa (antecedentemente al D.L. l’importo era pari a 2,5 milioni). Tuttavia, resta in essere il limite previsto dalla regola del de minims relativo agli aiuti di Stato. A tal proposito sono diverse le voci di stampa che indicano un’imminente revisione di tale regola, che altrimenti lascerebbe tagliata fuori dal beneficio del D.L., tutte le aziende che allo stato attuale hanno occupato l’intero plafond di de minims (200 mila euro in tre anni). Anche la relazione illustrativa al D.L. n. 18 indica una revisione del metodo di calcolo del de minimis per ciò che riguarda le operazioni di finanziamento. Tuttavia, allo stato attuale restano in vigore le regole preesistenti alla data di entrata in vigore decreto.
Nuove operazioni di finanziamento
Ove l’azienda abbia le caratteristiche per accedere alla garanzia diretta del Fondo, i nuovi finanziamenti vengono garantiti per una quota pari all’80% e con un massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuna impresa (che si andranno a sommare alle garanzie già in essere presso la stessa azienda al fine di conteggiare il limite totale di 5 milioni previsti dallo stesso art. 49).
Rinegoziazioni e consolidamenti
Sono ammesse alla garanzia del Fondo anche le operazioni di rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti in essere a condizione che la banca finanziatrice eroghi all’impresa un importo aggiuntivo pari al 10% del debito residuo al momento della rinegoziazione. Detta disposizione risulta particolarmente interessante in presenza di operazioni non garantite dal Fondo Centrale, che in caso di rinegoziazione/consolidamento possono essere assistite dalla garanzia ed allo stesso tempo l’azienda può godere di una liquidità aggiuntiva del 10%.
Ricordiamo tuttavia che l'operazione di rinegoziazione/consolidamento:
- è soggetta all’istruttoria creditizia da parte dell’istituto bancario, il quale può decidere se erogare o meno il finanziamento;
- la garanzia prestata assorbe una quota di de minimis, pertanto è necessaria una verifica preliminare per valutare la disponibilità di plafond da parte dell'azienda interessata.
Sospensione rate
In caso di sospensione rate relative a finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo Centrale, la stessa si estende in automatico al periodo di allungamento del piano di ammortamento.
Valutazione del rating per la garanzia
La valutazione del rating aziendale ai fini dell’ammissibilità alla garanzia viene effettuata esclusivamente sulla base dei dati relativi agli ultimi due bilanci approvati. Viene quindi temporaneamente sospesa la valutazione effettuata sulla base dei dati esposti in CR o altri centri d’informativa come CRIF o CERVED. Anche questa disposizione è particolarmente importante per quelle imprese che magari avrebbero accesso al Fondo in base ai dati di bilancio, ma a causa di sconfini/ritardi presenti in CR il rating viene declassato ad un livello tale da non permettere l’ottenimento della garanzia;
Per verificare il rating che il Fondo Centrale di Garanzia attribuisce alla vs. azienda inviateci una richiesta cliccando sul pulsante di seguito, vi offriremo la nostra assistenza gratuita.
Operazioni immobiliari
Il settore turistico – alberghiero e quello delle attività immobiliari, possono sommare la garanzia del Fondo Centrale ad altre garanzie (tipo ipotecarie) in relazione ad operazioni di durata minima 10 anni ed importo superiore a 500 mila euro.
Ditte individuali e professionisti
Sono ammesse ad una garanzia pari all’80% i nuovi finanziamenti di durata pari a 18 mesi meno un giorno ed importo non superiore a 3 mila euro erogati a favore di ditte individuali, professionisti, artigiani. Anche in questo caso la garanzia è gratuita e viene rilasciata senza alcun tipo di valutazione.
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